Garanzia legale sui contratti di compravendita
Vendita al Professionista
La disciplina codicistica si applica al contratto di compravendita in generale, cioè nel caso in cui la vendita viene effettuata nei confronti di un soggetto che non può essere qualificato come consumatore; pertanto, sono ricompresi in questo ambito i contratti stipulati tra privati (ad es. l’acquisto di un’auto usata) o tra professionisti (ad es. il commercialista che acquista con partita IVA il computer per il proprio studio) o gli acquisti compiuti da una società o anche da un’associazione, non essendo queste qualificabili come persone fisiche.
Nel dettaglio:
Obblighi del venditore: il venditore (art.1490 c.c.) è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il vizio può consistere dunque sia in una imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzata sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio che la cosa dovrebbe presentare.
1. Diritti e tutele del compratore: il compratore potrà reclamare per vie legali
♦ solo i vizi “occulti”: nel senso che l’acquirente, al momento della stipula, non solo non ne aveva effettivamente conoscenza, ma non avrebbe potuto neppure rilevarli utilizzando l’ordinaria diligenza. Nel caso in cui, però, si riesca a dimostrare che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta perfino se i vizi erano facilmente riconoscibili (art. 1491 c.c.).
♦ i vizi giuridicamente rilevanti: quelli di gravità sufficiente a rendere il bene inidoneo all'uso a cui è destinato o tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore (cfr. art. 1490 c.c.).
La garanzia per vizi è un effetto naturale del contratto e non necessita di espressa pattuizione.
In presenza di vizi che denotino le caratteristiche appena descritte, la disciplina codicistica offre al compratore un duplice canale di tutela: eccetto che per i casi in cui gli usi escludano la risoluzione del contratto, potrà scegliere, infatti, tra quest’ultima e una proporzionale riduzione del prezzo, fermo restando l’obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa e anche il danno subito dal medesimo, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art 1494 c.c.). Ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione può essere domandata anche allorché il prodotto non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, sempre che il difetto di qualità vada oltre i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
2. Durata della garanzia: a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o, al contrario, l'abbia occultato, l’acquirente è tenuto a denunziare all’alienante i vizi stessi, entro il termine di 8 giorni dalla scoperta; fatta la denuncia, c’è 1 anno di tempo dalla consegna per esercitare il diritto.